3.9. -3, Pres. 2018). prevede che, il venditore – concedente, nel caso di specie la BANCA LEASING S.P.A. – sia tenuto a restituire le rate riscosse ma abbia diritto a vedersi riconosciuto un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno; – che, rispetto a quanto suddetto, si eccepisce la nullità, per contrasto con l’articolo 1526 c.c., delle clausole risolutive espresse contenute nel contratto di leasing azionato, essendo palesemente sbilanciate da un punto di vista economico a favore del concedente in oggi convenuta opposta e, in ogni caso, perché si ponevano in contrasto con il divieto di cui all’articolo 1383 c.c. Euro 120.000,00 i.v. Al riguardo, la Cassazione ha individuato in realtà due distinte figure contrattuali: Di conseguenza, la disciplina del contratto di locazione finanziaria con riferimento all’inadempimento dell’utilizzatore è diversa a seconda che le parti abbiano stipulato un “leasing di godimento” oppure un “leasing traslativo”: Per distinguere le due fattispecie la Cassazione ha determinato i diversi requisiti strutturali attribuiti rispettivamente al “leasing di godimento” e al “leasing traslativo”. Sarebbe priva di basi logiche finanche una doglianza sulla maggiore onerosità dell’ammortamento francese (per rate costanti) rispetto al c.d. civile, sez. di Milano, per in contratti di leasing, l’indicatore sintetico di costo di cui è richiesta l’esplicitazione all’interno del contratto è rappresentato dal tasso interno di attualizzazione, o tasso leasing, che risulta chiaramente indicato nel contratto in questione (doc. 2 Cost. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalla parte convenuta opposta, ex art. 1526 c.c. 547 c.p.c. In conclusione, l’opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato. 40; in senso conforme cfr. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. in tal senso: Tribunale Bologna sez. All’udienza in data 19.9.2018 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 1526 c.c. Con vittoria della spese di lite ex D.M. con il favore di spese, competenze e onorari di giustizia, spese generali I.V.A. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. Mass. civ. 1284 cod. gare nei confr _____ (articolare eventuale domanda . Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. III, 24 marzo 2015 n. 758, in Redazione Giuffrè 2015;  Tribunale Lucca, 01 ottobre 2014 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it; Tribunale Pescara, 10 aprile 2014, in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Milano, 30 ottobre 2013, in Banca Borsa Titoli di Credito 2015, 1, II, 45 . Zarnbon, promossa da: Andreon Francesco, con l'Avv. CONCLUSIONI – Le conclusioni sono redatte nel modo più sintetico possibile, con la sola ... dedotto solo in via “tuzioristica”, per il caso in cui il giudice non condivida la valutazione di superfluità. In particolare, la S.C., nel ribadire che, ai sensi degli artt. Per contro, come la giurisprudenza di merito ha ormai chiarito, il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell’ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. ): fosse di 7,722%, il tasso soglia anti usura al momento della stipula fosse di 11,225% e il tasso di interesse convenzionale di mora fosse pari a Euribor 3 mesi in vigore durante il periodo di mora aggiornato di 9 punti percentuali. USURA: l’attesissima pronuncia delle Sezioni Unite sugli interessi moratori. Cirillo | n.19596 | 18.09.2020, Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie regolata. In particolare, nel caso di specie, la parte attrice opponente ha eccepito, in particolare: – che in data 13.3.2012 (in realtà 23.3.2012) la SOCIETÀ S.R.L stipulava con la BANCA LEASING S.P.A. il contratto di locazione finanziaria OMISSIS per finanziare l’acquisto di un “Centro di lavoro verticale, Mod. 5.1. veniva effettuato un calcolo che portava ad ottenere come risultato un tasso pari a 8,829%; – che il superamento del tasso soglia ai fini dell’usura riguardava non solo gli interessi corrispettivi ma anche quelli moratori e, pertanto, la verifica dell’eventuale superamento del tasso doveva essere eseguita in via autonoma con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi nel momento in cui gli stessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento; – che con la Legge 108 del 1996 il legislatore individuava un limite entro il quale ricomprendere ogni forma di remunerazione del credito, prescrivendo che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni, a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”; – che quindi ai fini della verifica di legittimità dei tassi inseriti alla data della pattuizione occorreva includere le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, spese, commissione per anticipata estinzione, escluse quelle imposte e tasse, compresa la maggiorazione per gli interessi di mora, nonché il tasso effettivo applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto; – che, da tale calcolo, il tasso finale così ottenuto era pari a 11,670%, valore superiore a 11,225% che era il tasso soglia di usura fissato dalla legge per i rispettivi periodi temporali; – che per tali motivi, la clausola relativa al computo degli interessi contenuta nel contratto di locazione finanziaria in esame era nulla per contrarietà alla normativa antiusura nr. ed il Giudice Istruttore si è riservato sulle predette istanze. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. in tal senso: Cass.civile sez. 1.5. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, né con gli art. Dott. riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, delle istante istruttorie non accolte nella fase istruttoria. In via subordinata: (formalizzare le conclusioni in relazione all’oggetto della . 1526 c.c. Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. ; – che riguardo alla violazione da parte della convenuta opposta circa gli obblighi di buona fede, correttezza e diligenza la Banca rilevava come dalla documentazione della parte attrice opponente (doc. In altri termini, si ha “interesse composto”, rilevante agli effetti dell’art. come per legge.”, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ultimo Aggiornamento : 9 Feb 2021, 15:00:45, Ordinanza | Tribunale di Venezia, Giudice Silvia Zeminian | 30.09.2020, Sentenza | Corte di Cassazione, SS. NEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST. I, 28 settembre 2017, n. 4555 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Bologna sez. 4.1. <>/XObject<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.2 841.8] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> promossa da: avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per inadempimento da contratto di leasing; Per la parte attrice opponente (a verbale di udienza in data 19.9.2018 e su foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.9.2018): “Contrariis rejectis, previa ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, riservata comunque ogni più opportuna deduzione, produzione ovvero istanza nei termini di rito che sin da ora se ne chiede la concessione, voglia l’Ill.mo designato giudice del Tribunale di Torino: nel merito in via principale, revocare il decreto ingiuntivo nr. Sennonché è da osservare che, tale capitalizzazione è consentita dall’art. e C.P.A. n. 2,3 e 4); – che nel contratto non veniva inserita l’indicazione del c.d. IN VIA ISTRUTTORIA. civile, sez. 183, 6° comma, c.p.c. condannare parte attrice al pagamento della somma ingiunta ovvero quella diversa somma accertata e liquidata nel corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Sussiste insomma una perfetta corrispettività e sinallagmaticità tra le prestazioni delle parti durante lo svolgimento del rapporto, per cui nel leasing “tradizionale” sono ravvisabili i requisiti del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in presenza dei quali opera il principio generale della irretroattività “inter partes” degli effetti della risoluzione, sancito dall’art. Indicatore Sintetico di Costo – I.S.C., e/o Tasso Annuo Effettivo Globale – T.A.E.G. Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti: – la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo; – la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito. In via istruttoria si chiede, fin d’ora, che codesta Ecc.ma Corte voglia disporre C.T.U. XM 1000 completo di accessori” del costo di Euro 62.000,00 oltre IVA (docc. XM 1000 completo di accessori; – che la società R. S.R.L. Costituisce, infatti, un principio consolidato quello secondo cui la funzione della comparsa conclusionale è unicamente quella di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte (e non rinunciate), restando preclusa tanto la mutatio libelli quanto la mera emendatio, consentita soltanto fino al momento della rimessione della causa in decisione con la conseguenza, tra l’altro, che il giudice non può e non deve pronunciarsi su eventuali istanze, domande nuove o su modificazioni delle stesse eventualmente contenute in tale comparsa (cfr. in tal senso: Cass. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: contenuto della dichiarazione del terzo ex art. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge ex art. 1526 c.c., essendo il contratto di leasing configurabile come leasing di “godimento” e non “traslativo” con conseguente applicazione dell’art. 1.1. Non risulta, infatti, che la parte attrice opponente soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave. della clausola relativa agli interessi per aver applicato un tasso di interesse superiore a quello indicato per iscritto, contenuta contenute nel contratto di locazione finanziaria contraddistinto con il numero OMISSIS, dichiarando per l’effetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. Non rileva, infine, che l’istanza di ammissione della CTU sia stata successivamente indicata dalla parte attrice opponente nella propria “comparsa conclusionale”. 3.1. Tanto considerato, in fatto e in diritto, -----, ut supra rappresentato e difeso, formula le seguenti . (Segue:) Altresì avuto riguardo al tasso di mora, che in linea teorica avrebbe potuto essere considerato oltre il limite di soglia di usura, in pratica il superamento del tasso di soglia non è mai accaduto, in quanto al punto 11) delle Condizioni Generali (doc. 281-quinquies 1° comma c.p.c.. 2.1. Bonaretti – Rel. 117 T.U.B. civile, sez. civile, Sezioni Unite, 24 gennaio 2018, n. 1785; Cass. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. ; sempre in via riconvenzionale e nel merito, per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, accertare e dichiarare la nullità, per contrasto con l’articolo 1526 Codice Civile, delle clausole risolutive espresse contenute nel contratto di locazione finanziaria contraddistinto con il numero OMISSIS, essendo palesemente sbilanciate da un punto di vista economico a favore del concedente in oggi convenuta opposta ed, in ogni caso, perché si pongono in contrasto col divieto di cui all’articolo 1383 Codice Civile e per condannare la BANCA LEASING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto percepito nel corso del rapporto; in via principale e nel merito, per i motivi esposti in giudizio, accertare l’illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia del nominativo della R. S.r.l. 117 TUB. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. De Chiara - Rel. 4, comma 1, del citato D.M. per la vendita con riserva di proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto. 2); – che, sulla base di quanto suddetto, il contratto conteneva una espressa “clausola di salvaguardia” che comportava la piena liceità, validità ed operatività dei tassi applicati, previsti dal contratto ed in linea con le disposizioni di legge vigenti al momento della sua stipula (doc.2); – che, quindi, era ed è esclusa l’usurarietà dei tassi in presenza della siffatta clausola contrattuale e la non applicazione delle sanzioni di cui all’art. come per legge. in via riconvenzionale . Questo il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, con la sentenza n.29 del 07.01.2019, che si riporta di seguito. %PDF-1.5 Nel caso di specie però, come correttamente osservato dalla parte convenuta opposta, le indicazioni contenute in contratto sono esaustive e rispettose del dettato normativo poiché le disposizioni sulla trasparenza emesse dalla Banca d’Italia il 29.7.2009 prescrivevano l’indicazione dell’ISC solo per le tipologie di contratti indicati nella sezione II dell’art. 1458, 1° comma, c.c., non essendo in esso ravvisabile quella perfetta corrispettività a coppie delle prestazioni reciproche e periodiche che caratterizzano, invece, il “leasing tradizionale o di godimento”. Soc. ;  in via subordinata alla domanda principale sempre in via riconvenzionale e nel merito, per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, accertare e dichiarare la nullità ex art. nella prima, corrispondente a quella “tradizionale”, l’utilizzazione della res da parte del concessionario, dietro versamento dei canoni all’uopo previsti, si inquadra, secondo la volontà delle parti, in una funzione di finanziamento a scopo di “godimento” del bene per la durata del contratto, conforme alla potenzialità economica del bene stesso, onde i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento; nella seconda, invece, le parti, al momento della formazione del consenso, prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all’uso programmato ed alla durata del rapporto, è destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l’utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di opzione, sicché il trasferimento del bene all’utilizzatore non costituisce, come nel leasing tradizionale, un’eventualità del tutto marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione assegnata dalle parti al contratto. Nell'ipotesi che nel giudizio d'appello le parti siano state rimesse al collegio dall'istruttore, per l'integrazione del contenuto di una precedente ordinanza istruttoria, senza previa precisazione delle conclusioni, la pronuncia nel merito della causa comporta la lesione del diritto di difesa delle parti ed è, pertanto, affetta da nullità. Inoltre, nel caso di specie, il piano di ammortamento non viola gli artt. Né può ritenersi fondata una doglianza riferita alla maggiore onerosità dell’ammortamento francese (per rate costanti) rispetto al c.d. civ. Di conseguenza, i canoni costituiscono sempre e soltanto il corrispettivo del godimento del bene, essendo determinati dai contraenti in misura e con modalità tali da risultare progressivamente e costantemente equivalenti al valore di consumazione economica del bene stesso; essi perciò non comprendono una porzione del prezzo, anche quando l’utilizzatore decide di avvalersi dell’opzione. Travaglino – Rel. l’accertamento di acquisto a titolo Invero, l’art. Evoluzione normativa e dinamiche del contenzioso |Milano, Centro Congressi Palazzo Stelline | 4 Maggio 2017, USURA-MUTUO: irrilevanti gli interessi moratori nel calcolo del TEG, PRESCRIZIONE-RIPETIZIONE DI INDEBITO: in mancanza del contratto di affidamento, tutti i versamenti hanno funzione solutoria. In via istruttoria: - Ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli di prova che verrano formulati nell’assegnado termine, riservata ogni ulteriore deduzione ed istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 2.2. 2012, 11, 1364). 96 c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009, ai sensi del quale: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. 1.3. in tal senso: Cass. VIII, 01 giugno 2013, n. 11964; Tribunale Milano, 12 marzo 2013, n. 3456 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Teramo, sez. civile, sez. 1 0 obj ; – che vi era stata la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della convenuta opposta in quanto con lettera 20 maggio 2005, la R. S.R.L. e dunque nel cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori. 117 TUB prevede che i contratti indichino “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” e dispone, in caso di inosservanza, l’applicazione del tasso sostitutivo indicato al comma 7°. In proposito, si deve osservare che l’art. IV, 24 giugno 2017 n. 1292, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Monza sez. Anche tale eccezione risulta palesemente infondata. nel contratto di locazione finanziaria contraddistinto con il numero LI 1361963 e per l’effetto, rideterminare integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo ex art. e C.P.A. III, 03 agosto 2017, n. 19352). 183, VI co. 239; Tribunale Salerno sez. De Stefano | n.28387 | 14.12.2020, Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. X, 22 gennaio 2015 n. 1434 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno, 25 ottobre 2014 n. 4999 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Nocera Inferiore, 23 aprile 2014 n. 656 in Redazione Giuffrè 2014;Tribunale Teramo, sez. civile, sez. Apostoliti | n.1966 | 23.07.2020, Sentenza | Commissione Tributaria Regionale Lazio, Pres. Senonché, come si è accennato pocanzi, nelle proprie conclusioni definitive la parte attrice opponente non ha reiterato l’istanza di ammissione delle prove dedotte nella memoria depositata ai sensi dell’art. civile, sez. III, 1 febbraio 2000, n. 1074; Cass. 1815 c.c., prevista per l’ipotesi in cui vengano pattuiti interessi usurari. 117 T.U.B. La Banca d’Italia, con delibera del 25.7.2003 ha esteso l’obbligo di indicazione dell’ISC alle sole categorie di operazioni, fra quelle indicate nell’allegato alla delibera CICR, dei mutui, delle anticipazioni bancarie e degli altri finanziamenti (senza menzionare quindi il leasing finanziario). civ., che per tale contratto di finanziamento gli interessi sono dovuti esclusivamente al tasso legale nelle misure e nel tempo vigenti;  sempre in via riconvenzionale e nel merito, per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, accertare e dichiarare la nullità, per contrasto con l’articolo 1526 Codice Civile, delle clausole risolutive espresse contenute nel contratto di locazione finanziaria contraddistinto con il numero OMISSIS, essendo palesemente sbilanciate da un punto di vista economico a favore del concedente in oggi convenuta opposta ed, in ogni caso, perché si pongono in contrasto col divieto di cui all’articolo 1383 Codice Civile e per condannare la BANCA Leasing S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto percepito nel corso del rapporto;  in via riconvenzionale principale e nel merito, per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare la violazione da parte della BANCA LEASING S.P.A. delle norme di buona fede oggettiva e per l’effetto dichiarare tenuta e condannare quest’ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni che si quantificano in una somma non inferiore ad euro 20.000,00, ovvero in quell’altra diversamente emergente nel corso dell’istruttoria;  in via principale e nel merito, per i motivi esposti in giudizio, accertare l’illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia del nominativo della SOCIETÀ S.R.L. Quanto, invece, alle caratteristiche essenziali del “leasing traslativo”, la Cassazione le ha individuate: -nella non coincidenza temporale tra il periodo di consumazione tecnica ed economica del bene e quello di durata del contratto; -nell’essere la volontà delle parti diretta a realizzare il trasferimento della proprietà del bene al termine del rapporto, costituendo l’acquisto una situazione di fatto necessitata per l’utilizzatore, avuto riguardo alla sproporzione tra (l’ancor notevole) valore residuo del bene stesso ed il modesto prezzo di opzione; -nella corrispondenza tra l’importo globale dei canoni al valore del bene in quanto tale, onde ciascun canone sconta anche una quota di prezzo, ponendosi la vendita come elemento caratteristico causale coessenziale con la funzione finanziaria; -nel carattere strumentale che la concessione in godimento finisce per assumere rispetto alla vendita; -nell’ancor più evidente scopo di garanzia oggettiva realizzato mediante la conservazione della proprietà del bene in capo al finanziatore fino alla scadenza del contratto. 3) Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 3.10. 3.6. – respingere tutte le domande proposte da parte attrice in quanto totalmente infondate, sia in fatto che in diritto e per l’effetto confermare l’ingiunzione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo telematico n. XXX/2016, RG n. XXX/2016, del 3 ottobre 2016 per Euro 59.072,74 oltre voci accessorie, oltre interessi al tasso legale di cui al D. Lgs 231/2002 dal dovuto alla data di effettivo pagamento, rivalutazione monetaria dalla data del ricorso al saldo nonché spese, diritti ed onorari della procedura monitoria e successive occorrende; – condannare le parte attrice al pagamento di una somma pari ad Euro 5.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 1815, secondo comma, cod. civile, sez. 1458 c.c., con la conseguenza che il concedente conserva il diritto a trattenere tutti i canoni percepiti; nel secondo caso trova invece applicazione il meccanismo riequilibratore delle prestazioni previsto nell’art. endobj civile, sez. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l’uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato. La verità è spesso manipolata in nome della sicurezza. In realtà sono leggermente in ritardo e tacchi e pioggia non agevolano. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l’artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a ‘bloccare’ le azioni promosse all’estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (cfr. Con ordinanza datata 21.3.2017 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva, ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. I, 19 giugno 2017 n. 1911, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Lucca, 18 febbraio 2017 n. 407, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Pavia 25 gennaio 2017 in www.ilcaso.it;  Tribunale Treviso sez. civ., che per tale contratto di finanziamento, non sono dovuti interessi, con ogni conseguenza che ciò comporta, sulla determinazione del relativo saldo dare / avere e della relativa rielaborazione del piano di ammortamento;  in via riconvenzionale, principale e nel merito, accertare e dichiarare la violazione da parte dell’Istituto di Credito erogante della normativa sulla trasparenza per mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale – T.A.E.G. 1526 c.c. Raffone – Rel. conclusioni: voglia il Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto [se concessa], ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dichiarare illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n.... emesso dal Tribunaledi... in data... per la somma complessiva di €..., oltre spese per €..., 1. 1458, 1° comma c.c. nonché per la concessione dell’ordinanza ex art.186 ter c.p.c, mentre la controparte si è opposta ad ambedue le richieste. aveva comunicato alla BANCA LEASING S.P.A. la possibilità di vendere il mezzo oggetto del contratto di leasing ad un prezzo di Euro 40.000,00 (doc.6); – che tale proposta veniva successivamente ribadita dalla SOCIETÀ S.R.L con lettera del 10 dicembre 2015 (doc.7); – che, però, tale richiesta veniva ritenuta non congrua da parte della BANCA LEASING S.P.A. con comunicazione del 5 gennaio 2016 (doc.8), salvo poi decidere di vendere il bene al prezzo di Euro 20.000,00; – che vi era stata una illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi che aveva comportato una richiesta di rientro dagli affidamenti da parte di tutti gli altri intermediari; – che tale segnalazione aveva creato difficoltà alla parte attrice opponente ad ottenere nuovi finanziamenti; 3.3.