2 - FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI AD INTEGRAZIONE 3 di essere consapevole che, ai fini della partecipazione alla gara, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto citate dall’art. Nella sua domanda, il contribuente ha anche fatto presente che per il pagamento della suddetta imposta di bollo è da escludere il modello 24 (il cui uso non è previsto dall'Agenzia delle Entrate per le fattispecie che contemplano la domanda di partecipazione alle gare) e che il servizio @e.bollo … A tale riguardo, l'interpellante chiede, di conoscere se anche la domanda di partecipazione a gare con procedura negoziata sia soggetta all'imposta di bollo. Niente bollo sulla domanda per la gara negoziata. In particolare, ritenendo di non aver dubbi riguardo l’applicazione dell’imposta di bollo sull’istanza di partecipazione alla procedura di gara cosiddetta “aperta”, l’istante manifesta dubbi con riferimento alle procedure negoziate e nei casi in cui l’amministrazione decida di utilizzare lo strumento dell’indagine di … © Copyright 2019-2021Informativa privacy e note legali, Formazione a distanza per la Pubblica Amministrazione. 642/1972. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dell’imposta di bollo sulle istanze di partecipazione alle procedure di gara. 642/1972, che prevede l’applicazione di detto tributo per le “istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli … In particolare, il Comune interpellante, chiariva che “Nell'ambito delle procedure di gara gestite(...) è stata affrontata la problematica riferita all'applicazione dell'imposta di bollo in rapporto sia all'istanza di partecipazione alla gara, sia all'offerta economica". "domanda di partecipazione". di BOLOGNA Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci, 12 – 40121 Bologna - ITALIA OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’ATTIVAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO ARTE E SALUTE MENTALE DI UN SERVIZIO DI RIABILITAZIONE, DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA … Infine, l’Ente interpellante nutre qualche perplessità anche in relazione alla corresponsione del tributo relativamente  all'offerta  economica. Con riferimento al primo quesito, relativo ad una procedura di gara negoziata e, in particolare, alla "domanda di partecipazione", l’Agenzia accoglie la tesi secondo la quale tale  documento non rientra  tra  quelli  previsti dall'art.  3  della  Tariffa.  Ciò in quanto,  l'adesione  ad  una  procedura  negoziata  non necessiterebbe  di  una  formale  domanda  di  partecipazione  da  parte  dell'operatore economico  invitato,  il  quale  potrebbe  limitarsi  a  presentare  la  documentazione amministrativa richiesta nella lex specialis. n.b. posta certificata: pamercato@legalmail.it In particolare, ha chiarito che nelle procedure di gara negoziate la domanda di partecipazione non debba essere assoggettata ad imposta di bollo in quanto, trattandosi di procedure ad invito, non sarebbe necessaria una formale istanza di partecipazione da parte degli operatori economici. L'imposta di  bollo, come noto, è regolata dal  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  642,  il  quale, all'articolo 1, dispone che "Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa". che i numeri identificativi delle N.2 (DUE) MARCHE DA BOLLO utilizzate, annullate e conservate in originale presso la propria sede, ai fini della partecipazione alla gara di appalto sopraindicata, sono i seguenti: - MARCA DA BOLLO UTILIZZATA PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: di aver annullato secondo le modalità prescritte dalla legge e ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo relativamente all’istanza di partecipazione della procedura in oggetto: n° 1 marca da bollo dal valore di euro 16,00 il cui numero identificativo è il seguente: L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le domande presentate dalle ditte interessate alle pubbliche amministrazioni per la partecipazione alle gare pubbliche di appalto sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. Con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 5 gennaio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imposta di bollo su Istanze di partecipazione a gare e offerte economiche con riferimento a indagini di mercato, procedure negoziate e affidamenti diretti. Il comma 2 dello stesso articolo specifica inoltre che "Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione". Pertanto, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo. Di conseguenza, devono essere assoggettate all’imposta di bollo … Non si applica l’imposta di bollo sulla "domanda di partecipazione" ad una procedura di gara negoziata né sulla “manifestazione d’interesse” a valle di un’indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, come pure sulle offerte economiche non seguite dall'accettazione da parte della P.A. modulo per l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo relativo alla domanda di partecipazione alla procedura di gara avente ad oggetto: servizio di gestione e pulizia delle aree verdi e delle aree esterne cementate/pavimentate adiacenti alle strutture dell’azienda usl di reggio emilia Corsi online e webinar per i dipendenti pubblici, di avv. 05987940482 – Iscritta al Reg.Imp. L’assenza del bollo, infatti, non produce alcun effetto ostativo [...]Leggi tutto » Per l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 7/E del 2020), mentre la domanda di partecipazione ad una gara d’appalto c.d. Imposta di bollo sugli atti dei concorrenti nelle procedure di gara . 642/1972. L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 7/2021 torna sulla questione dell’imposta di bollo da applicare alle istanze di partecipazione alle procedure di gara. SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE CONTRATTUALE, risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, PUBBLICATI I REGOLAMENTI EUROPEI DETERMINANTI LE NUOVE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, APERTE LE ISCRIZIONI AL MODULO BASE SUGLI APPALTI PUBBLICI – GUIDA PRATICO-TEORICA PER IL RUP, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “sblocca cantieri”, LA SCUOLA DEI COMUNI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI: aperte le iscrizioni al percorso formativo proposto da La Scuola Anci Toscana, LA MODIFICA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE IN FASE DI GARA, CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR PREVISTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021, NUOVA SOSPENSIONE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 48-BIS DEL D.P.R. L'Agenzia delle Entrate risolve tre quesiti oggetto di specifico interpello. All. 1.2.3 Imposta di bollo La domanda di partecipazione alla gara deve assolvere l’imposta di bollo di Euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità: - assolvimento in modo virtuale (in tal caso nella dichiarazione di cui al punto A13 del successivo Per i contratti MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e per i relativi documenti elettronici, l’imposta di bollo può essere assolta con il contrassegno telematico o in modalità virtuale.A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 321 del 25 luglio 2019.. Con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ imposta di bollo sulle istanze di partecipazione nell’ambito delle procedure di gara. 1) Domanda Avrei necessità di conferma sul codice da adottare quale “causale” del versamento per assolvere all’imposta di bollo di €16 dell'offerta economica da indicare nel campo 9 del modello F23, trattasi di codifica di due lettere stabilita nelle istruzioni di compilazione dall’AGGEE. La domanda di partecipazione alla procedura di gara negoziata non è soggetta ad imposta di bollo. In particolare, ha chiarito che nelle procedure di gara negoziate la domanda di partecipazione non debba essere assoggettata ad imposta di bollo in quanto, […] Partecipazione alle gare e imposta di bollo : il DPR 26 ottobre 1972, n. 63. Come sopra menzionato, l'interpellante ritiene, inoltre, "di dubbio inquadramento (...) anche il caso in cui l'amministrazione decide di ricorrere ad Pertanto, all’indagine di mercato dovrà seguire la presentazione delle manifestazioni di  interesse,  tramite  apposito  modello e, inoltre, l’avviso pubblicato dalla Stazione Appaltante, come ampiamente noto agli operatori del settore, risulta finalizzato esclusivamente ad espletare una ricerca di mercato, tra l’altro non impegnativa per l’amministrazione procedente; infatti, l’avviso de quo non costituisce una proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante rispetto al prosieguo della procedura, rimanendo quest’ultima libera di sospendere o interrompere o modificare,  in  tutto  o  in  parte,  la  stessa ed  eventualmente anche di avviare  altre  procedure,  senza  che  i  soggetti che hanno inviato  manifestazione  di interesse possano vantare alcuna pretesa al riguardo. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’Interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti con riferimento all’imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare. Per i contratti MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e per i relativi documenti elettronici, l’imposta di bollo può essere assolta con il contrassegno telematico o in modalità virtuale.A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 321 del 25 luglio 2019.. "domanda di partecipazione". 602/1973, A.N.AC. Come sopra menzionato, l'interpellante ritiene, inoltre, "di dubbio inquadramento (...) anche il caso in cui l'amministrazione decide di ricorrere ad Assolvimento dell’imposta di bollo da €16,00 ... DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA Alla Stazione Appaltante Comuni associati di Tiana, Teti e Austis - Ente capofila Comune di Tiana OGGETTO: Gara mediante procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di al “Bando P.S.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”. Sede secondaria: Via Chiantigiana, 103/a – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Viene inoltre segnalato che non sussisterebbero dubbi riguardo all'applicazione dell'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione alle procedura di gara cosiddette "aperte", mentre l'istante manifesta più di un dubbio  con  riferimento  alle  procedure  negoziate  proponendo, inoltre, una propria interpretazione della normativa in materia per quanto concerne i  casi  in  cui l'amministrazione  decida  di  utilizzare  lo  strumento  dell'indagine  di  mercato per individuare le imprese da invitare ad una procedura negoziata o da consultare ai fini di un affidamento diretto. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. Con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ imposta di bollo sulle istanze di partecipazione nell’ambito delle procedure di gara. Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, ai capitolati, si osserva che tali  documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, sono riconducibili alle tipologie di cui all’articolo  2  della  Tariffa,  parte  prima,  allegata  al  d.P.R.  n. 642  del  1972, che prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio mentre, con riferimento agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee al fine dell'applicazione dell'imposta di bollo, si conferma quanto già indicato con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, con la quale è stato anche precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici  progettuali,  i  piani  di  sicurezza,  i  disegni,  i  computi  metrici  sono  parte integrante  del  contratto  e  devono in  esso  essere  richiamati,  ma in quanto elaborati tecnici, la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall'articolo 28 della tariffa, parte seconda, del d.P.R. del d.lgs 50/2016, 1) di aver preso visione di tutte le condizioni della presente procedura; 2) nel caso di aggiudicazione provvisoria, a perfezionamento del contratto, di provvedere entro 10 giorni all’assolvimento dell’imposta di bollo (costo Euro 16,00) debitamente compilate e sottoscritte con firma digitale tramite il portale Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 7/E/2021 chiarisce che non devono essere assoggettate ad imposta di bollo: la “domanda di partecipazione” ad una procedura di gara negoziata non rientra tra i documenti previsti dall’art.3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. Ciò stante, il documento denominato manifestazione di interesse non rientra tra quelli  disciplinati  dalla  Tariffa  e,  come tale,  non risulta da  assoggettare  ad imposta di bollo. L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’Interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti con riferimento all’imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare. Lo stesso trattamento è previsto anche per la fase di indagine di mercato che anticipa la gara a cui corrisponde la manifestazione di interesse del soggetto interessato, nonché le offerte economiche non seguite dall’accettazione della pubblica amministrazione in quanto mere proposte contrattuali. 180 e segg. A tale riguardo, l'interpellante chiede, di conoscere se anche la domanda di partecipazione a gare con procedura negoziata sia soggetta all'imposta di bollo. La risposta n. 7/2021 dell'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sull’imposta di bollo per le domande per la partecipazione alle gare d'appalto Con riferimento alla procedura di gara negoziata, la "domanda di partecipazione" non deve essere assoggettato ad imposta di bollo. E’ illegittimo il provvedimento di esclusione di un’impresa da una gara pubblica, motivato con riferimento al fatto che l’offerta economica è stata presentata in carta semplice e non già in carta legale (con marca da bollo di € 16,00), come richiesto espressamente dal disciplinare di gara. Per l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 7/E del 2020), mentre la domanda di partecipazione ad una gara d’appalto c.d. Risposta L'articolo 2, comma 1 stabilisce che "L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda". 1 Allegato “Domanda di partecipazione” – in bollo Spett.le AZIENDA U.S.L. Numero REA 591105 – SDI M5UXCR1, Progettato da Elegant Themes | Alimentato da WordPress, Assegnazione di fondi ai Comuni italiani per promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, pagoPA e dell’App IO, Esclusione in caso di mancato versamento dei tributi locali da parte del concorrente. In particolare, ha chiarito che nelle procedure di gara negoziate la domanda di partecipazione non debba essere assoggettata ad imposta di bollo in quanto, […] Anche con riferimento all'indagine di mercato, viene evidenziato nel parere come la fase procedurale di che trattasi anticipa lo svolgimento della procedura di gara vera e propria, essendo finalizzata ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, (in una seconda fase meramente potenziale) ad una procedura negoziata. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 7/E/2021 chiarisce che non devono essere assoggettate ad imposta di bollo: la “domanda di partecipazione” ad una procedura di gara negoziata non rientra tra i documenti previsti dall’art.3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. Il Sole 24 Ore - Marco Magrini Benedetto Santacroce LE RISPOSTE A INTERPELLO APPALTI La domanda di partecipazione alla procedura di gara negoziata non è soggetta ad imposta di bollo. PROROGA IL TERMINE PER L’INVIO DI DATI SUGLI APPALTI PUBBLICI. LUCA SANTONIResponsabile Centrale di Committenza Enti Locali; Esperto in materia di Appalti e Contratti; Formatore PA360, Corsi e-learning e webinar per la Pubblica Amministrazione (www.pa-360.it), Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dell’imposta di bollo sulle istanze di partecipazione alle procedure di gara.Â. Per l’istanza alla partecipazione alla gara, l’AE è molto cristallina: la domanda di partecipazione, ossia il documento denominato manifestazione di interesse, non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non sia da assoggettare ad imposta di bollo, in … Le domande di partecipazione a una procedura negoziata non devono essere assoggettate all'imposta di bollo che deve essere applicata invece ai documenti che fanno parte integrante del contratto. Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica, clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara. L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 7/2021 torna sulla questione dell’imposta di bollo da applicare alle istanze di partecipazione alle procedure di gara. Per l’istanza alla partecipazione alla gara, l’AE è molto cristallina: la domanda di partecipazione, ossia il documento denominato manifestazione di interesse, non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non sia da assoggettare ad imposta di bollo, in … ... 1.11 P07_2020_Assolvimento-imposta-di-bollo.pdf. Con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 5 gennaio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imposta di bollo su Istanze di partecipazione a gare e offerte economiche con riferimento a indagini di mercato, procedure negoziate e affidamenti diretti. L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. C.F. Sede legale: Via Sandro Pertini 5 – 50012 Bagno a Ripoli (FI) 13 del Regolamento UE 2016/679 (Cookies & GDPR). - le istanze/dichiarazioni di partecipazione a una procedura di gara, formulate ai sensi della legge provinciale 17/1993, non sono assimilabili, ai fini dell’imposta di bollo, alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, per le quali l’articolo 14 della tabella annessa al … Inserito da Editore | Gen 12, 2021 | News | 0 |. Telefono +39.055.642259 Fax +39.055.643044 – e-mail: info@pamercato.it Interessante il chiarimento in merito alla modalità di calcolo dell'imposta di bollo sugli allegati ai contratti di appalto; viene infatti evidenziato come con il cd decreto “correttivo” al Codice - decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56, è stato introdotto il comma 14- bis all’articolo 32 che stabilisce che "I  capitolati  e  il  computo estimativo  metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto". n. 642 del 1972, per i  quali è dovuta l'imposta  di  bollo,  in  caso d'uso,  nella  misura di  euro 1,00  per  ogni foglio  o esemplare. La domanda di partecipazione alla procedura di gara negoziata non è soggetta ad imposta di bollo. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 7/E/2021 chiarisce che non devono essere assoggettate ad imposta di bollo: la “domanda di partecipazione” ad una procedura di gara negoziata non rientra tra i documenti previsti dall’art.3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. Ma andiamo con ordine anche se, rispetto a quest’ultimo punto, non può non rilevarsi come la questione sia già stata affrontata e risolta nel 2013, con una circolare dell’Agenzia delle Entrate nella quale veniva disconosciuta la necessità dell’apposizione dell’imposta di bollo sulle offerte economiche non selezionate dalla Stazione Appaltante ai fini della stipulazione del contratto. In particolare, ritenendo di non aver dubbi riguardo l’applicazione dell’imposta di bollo sull’istanza di partecipazione alla procedura di gara cosiddetta “aperta”, l’istante manifesta dubbi con riferimento alle procedure negoziate e nei casi in cui l’amministrazione decida di utilizzare lo strumento dell’indagine di … Il dubbio, a giudizio di chi scrive, risulta per converso, eccessivo rispetto alle indagini di mercato nelle quali, a fronte di una richiesta di manifestazione di interesse, pubblicata dalla Stazione Appaltante, sussiste la semplice esternazione della volontà, da parte dell’operatore economico, di partecipare ad una futura ed eventuale procedura ad evidenza pubblica. Documento Gara Unico Europeo: È questa la domanda a cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 332 del 10 settembre 2020 che ha fatto luce sulle modalità di pagamento previste per l'imposta di bollo necessaria per la partecipazione alle gare gestite con sistemi telematici (Consip, Arca della Regione Lombardia, IntercentER della Regione Emilia Romagna e Start della Regione Toscana, solo per citarne alcune). Nel caso in esame, invece, le dichiarazioni che sono rilasciate all’interno della “dichiarazione di partecipazione alla procedura di gara”, non sono una semplice comunicazione di requisiti, ma rappresentano prevalentemente una richiesta effettuata per ottenere un provvedimento, ossia la partecipazione alla procedura di gara. Per le indagini di mercato, trattandosi di procedure non impegnative per la Stazione Appaltante, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in modo analogo, ritenendo che neanche le richieste di invito alla (successiva) gara negoziata rientrino tra quelle da assoggettare a suddetta imposta. 3 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. Per quanto concerne la richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sulle offerte  economiche,  non  seguite  dall'accettazione  da  parte  della  pubblica amministrazione, come si è già accennato, la problematica è stata chiarita con la risoluzione  n.  96/E  del  16 dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale "le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono  seguite  dall'accettazione  da  parte  della  Pubblica  amministrazione  non  sono rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  di  bollo”.  Si tratta,  infatti,  di  mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, e che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione. articolo 80, comma 2, come previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione; in questo caso riportare estremi anche nella domanda di partecipazione in alto a destra “casella bollo”. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e P.I. della CCIAA di Firenze di aver annullato secondo le modalità prescritte dalla legge e ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo relativamente all’istanza di partecipazione della procedura in oggetto: n° 1 marca da bollo dal valore di euro 16,00 il cui numero identificativo è il seguente: